LICENZIAMENTI INTERINALI VIA SMS

Luca prima, Manuela dopo. Due lavoratori interinali affittati dal Call Center Vodafone di Pozzuoli (Napoli) e licenziati nel giro di pochi giorni. In entrambi i casi il particolare che ha acceso l’interesse dei media,(www.ansa.it,ott.2003) è stata la modalità del licenziamento: una chiamata al cellulare.

Metodi poco ortodossi certo ma legali, sottolinea con una nota Vodafone (fonte il Manifesto, on line 25 ottobre). Cosa che ci

ribadisce l’ufficio stampa della Metis stessa, per cui la telefonata è solo una prassi che si usa per avvertire il lavoratore che poi dovrà ricevere la stessa comunicazione per iscritto.

Nel caso di Luca, i team leader della Vodafone hanno minacciato di chiamare il servizio di sicurezza interno durante l’orario di lavoro. Luca infatti è stato avvertito al cellulare della fine del suo rapporto durante il turno di lavoro, il 10 ottobre 2003 alle 16.30.

Il lavoratore interinale, che era già stato impiegato al servizio call center 190 fino ai primi di agosto del 2003, collega il suo licenziamento ad un’affermazione fatta ad un team leader, la figura di controllo nei call center. Luca aveva risposto ad una domanda: ‘Sei contento del tuo lavoro?’. ‘Si sono contento di essere stato richiamato, ma all’inizio mi avevano detto che sarei stato impiegato in un servizio diverso’, sottolineando che la stessa insoddisfazione era condivisa dagli altri 10 telefonisti con i quali aveva iniziato il periodo di lavoro. Si riferiva ai disagi dovuti ai turni, alle festività passate alla cornetta, alla ripetitività del lavoro a cui devono sottostare gli operatori del 190. L’ultimo gradino nell’organizzazione del lavoro degli operatori di telefonia.

Tutta la scena del licenziamento si è svolta sotto gli occhi esterefatti dei colleghi. Luca dopo aver appreso al cellulare dall’agenzia Metis di Napoli di essere stato licenziato, si rifiutava di lasciare il posto di lavoro.(fonte Nidil Cgil Napoli)

Secondo il professor Alessandro Brignone, direttore della Ailt, l’associazione delle imprese temporanee associata a Confindustria, il motivo del licenziamento è invece un comportamento irrispettoso dello stesso Luca verso i diretti superiori, caso che da solo motiva la giusta causa di licenziamento. Anche nel caso la Nidil Cgil si appellasse all’art. 18 del CCNL dei lavoratori temporanei (Nota 1), avrebbe comunque ragione la Metis in quanto i termini di tempo relativi all’intervallo tra i due periodi di prova (6 mesi) sono ampiamente superati. L’ordinario di diritto del lavoro presso l’Università Statale di Siena tiene a precisare che casi del genere sono all’ordine del giorno, e non solo nelle agenzie interinali. Brignone rifiuta la definizione di precariato quando si parla di interinale.

‘Pensavo che ormai fosse un dato di fatto. Il precariato va ricercato nei contratti a collaborazione, nelle cooperative, nel lavoro nero e non in un contratto che prevede il pagamento di tutti i contributi previsti dalla legge.’La legalità della quale parla la Vodafone, multinazionale che nell’ultimo semestre del 2002 (fonte Il Sole 24 ore e Corriere Economia 2003) ha fatto registrare un utile del 42% superiore a quello del semestre precedente, si riferisce alle norme che regolano il lavoro interinale. Oltre a quelle poi, nel caso di Luca, si deve far riferimento anche al contratto nazionale delle telecomunicazioni firmato da Cgil, Cisl e Uil lo scorso anno.

Le leggi che riguardano il lavoro interinale sono una giungla di articoli e precisazioni, enti laterali e dichiarazioni a verbale: una poderosa mole di pagine che aumentano di continuo. La loro complessità la può verificare chiunque scaricando da internet i documenti relativi (www.cnel.it, www.welfare.gov.it, www.cgil.it). Dall’anno della loro nascita, il 1997 grazie all’opera del ministro del Lavoro Tiziano Treu, uno dei maggiori responsabili delle politiche del lavoro dell’Ulivo, le norme che regolano l’interinale si sono moltiplicate. Precisazioni, modifiche, accordi si sono succeduti a ritmo frenetico tra le parti: Cgil Cisl e Uil e le associazioni che rappresentano l’universo del lavoro in affitto.

Una delle modifiche più consistenti della legge che istituisce il lavoro interinale annullando il divieto di intermediazione di manodopera, è stato il nuovo contratto nazionale dei lavoratori interinali entrato in vigore nel 2002. L’ultima in ordine di tempo è la legge 30, la cosidetta ‘Legge Biagi’. In meno di 6 anni abbiamo ben 3 leggi, due contratti nazionali, e diverse disposizioni che riguardano il lavoro interinale e i suoi numerosi protagonisti. Il caso di Luca è esemplare perchè riguarda da vicino la difficoltà di districarsi tra leggi e norme spesso di difficile interpretazione. Non solo da parte dei lavoratori interinali, che comunque dovrebbero possedere spiccate conoscenze giuridiche per capire quali siano i loro diritti leggendo quei contratti, ma di sindacati, associazioni imprenditoriali, aziende fornitrici, aziende utilizzatrici, e non ultimi operatori dei media.

In un primo tempo la Metis (www.eurometis.it) e più precisamente l’ufficio stampa interno della sede centrale di Milano così come la sede di Napoli, ha preso tempo. Poi per voce dell’ufficio stampa della Barabino & Partners, veniva confermata la legalità delle procedure utilizzate nel caso di Luca. ‘La telefonata al cellulare è stata solo una prassi consuetudinaria. Il licenziamento in forma scritta era già pronto e si trattava solo di venire a prenderlo. Del resto Metis non ha fatto altro che adeguarsi all’articolo 18 del contratto nazionale

interinale (Nota 1) che in sostanza prevede la possibilità di svolgere due periodi di prova anche per lo stesse mansioni. Durante il periodo di prova l’interinale può essere licenziato in qualsiasi momento. (Fonte www.cnel.it CCNL Interinale 1997)’ ci conferma Stefano Amoroso della Barabino & partners. A questo punto la Metis scarica le responsabilità di quanto successo sulla Vodafone, l’impresa utilizzatrice. Che invece sostiene di aver agito nella più completa legalità. L’amministratore delegato Roberto Donadoni, della Metis s.p.a., in una telefonata alla Nidil Cgil di Napoli esprime la volontà di arrivare ad una conciliazione con il ragazzo.

Ultima puntata della vicenda, a riprova di quanto sia difficile far chiarezza in un ambito confuso come quello della disciplina delle nuove leggi sul lavoro, ce l’hanno data i lavoratori del Cnel, il consiglio nazionale del lavoro e dell’economia, l’istituzione che ha il compito, stabilito dalla legge, di ricevere i contratti di lavoro. Ad oggi, ottobre 2003, il contratto nazionale degli interinali non risultava ancora depositato dalle parti in causa (Sindacati e Confindustria) e nonostante sia entrato in vigore da più di un anno, non si trova sul sito internet della Cnel. Molti giornali hanno pubblicato la notizia legando la al fatto più ‘curioso’del licenziamento al cellulare. Nessuno di loro ha approfondito la vicenda che presenta alcuni aspetti quanto meno contraddittori (come la mancata deposizione prevista per legge del contratto alla Cnel). Anche i quotidiani più sensibili all’argomento hanno evitato di specificare. Uno di loro ha pubblicato una smentita della Vodafone. In un campo così delicato e poco chiaro, la minaccia di querele da parte di una multinazionale potrebbero mettere in ginocchio diversi media.

Etimologia del termine Precario Che viene mobilitato solo grazie a un’autorizzazione revocabile in qualunque istante; il cui avvenire, la cui durata non sono assicurati, non sono garantiti; incerto, instabile, effimero, fugace, fuggitivo; il suo contrario: assicurato, durevole, perenne, permanente, solido, stabile.

Dal latino: schiavo o cliente assoggettato alla volontà del padrone che gli garantisce il sostentamento. Costretto a legarsi indissolubilmente al padrone, a concedergli servizi e ad assumere comportamenti accomodanti. Supplice, arrendevole alle volontà del padrone, che prega con atto di sottomissione di ricevere i mezzi per vivere.

L’inchiesta di controinformazione che ho svolto sul caso si è avvalsa di numerose telefonate al responsabile Nidil Cgil della sede di Napoli, della Metis, del suo ufficio stampa e del professor Alessandro Brignone della Ailt oltre ad articoli e notizie usciti su Manifesto, Indymedia, Ansa nelle settimane tra il 10 e i 27 ottobre.

Fra

Nota 1

Art. 18 del Contratto Nazionale degli Interinali Periodo di Prova Lavoratori a Tempo Determinato

1. È consentito apporre un periodo di prova per ogni singola missione; nel caso di successive prestazioni intervenute entro sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro precedente, presso la stessa impresa utilizzatrice e con le medesime mansioni, non è consentito apporre il periodo di prova.

2. La previsione del periodo di prova deve risultare per iscritto nel contratto di prestazioni di lavoro temporaneo.

3. Il periodo di prova è determinato in 1 giorno di effettiva prestazione per ogni dieci giorni di calendario.

4. In ogni caso il periodo di prova non può esser inferiore a 2 giorni e superiore a 10.

http://www.chainworkers.org/chainw/noi/precariato/voda1103.htm


mr. 1: sms, mms, minifilmati … il mio telefonino è davvero fantastico, ha davvero mille potenzialità …

mr. 2: cazzo, anche il mio … pensa che ieri mi ha licenziato?

Perchè mai la ditta per cui lavoro dovrebbe faticare per mandarmi una comunicazione ufficiale con cui mi solleva ogni incarico lavorativo? non è meglio ricevere un sms? aggiornatevi!