LEGGE ANTISCIOPERO: MA COSA HANNO FIRMATO CIGL, CISL e UIL?

Ma anche della possibilità da parte dei loro supposti tutelati, i lavoratori, dell’unica arma attualmente nelle loro mani: lo sciopero.

Qui sotto il primo esempio:

*Ai fini della presente legge sono considerati servizi pubblici essenziali, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro, anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione, quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all’assistenza e previdenza sociale, all’istruzione ed alla libertà di comunicazione*

Questo il primo articolo della legge. Come potete ben capire comprende tutti i lavori e tutti i lavoratori, impedendo loro di fatto di esercitare uno dei diritti conquistati con più fatica dall’Ottocento ad oggi. Il diritto di sciopero. Un esempio dell’efficacia di tale legge, firmata dai vertici delle burocrazie sindacali e con esperti di Diritto del Lavoro, l’hanno conosciuta i lavoratori dei call center Tim e Omnitel. Anche il loro lavoro è considerato un servizio di pubblica utilità.

Art. 2

*Assicurare, nell’ambito dei servizi di cui all’articolo 1, le modalità e le procedure di erogazione e le altre misure dirette a consentire gli

adempimenti di cui al comma 1 del presente articolo. Tali misure possono disporre l’astensione dallo sciopero di quote strettamente necessarie di lavoratori tenuti alle prestazioni ed indicare, in tal caso, le modalità per l’individuazione dei lavoratori interessati, ovvero possono disporre forme di erogazione periodica e devono altresì indicare intervalli minimi da osservare tra l’effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo, quando ciò sia necessario ad evitare che, per effetto di scioperi proclamati in successione da soggetti sindacali diversi e che incidono sullo stesso servizio finale o sullo stesso bacino di utenza, sia oggettivamente compromessa la continuità dei servizi pubblici*

Regolare lo sciopero non basta. Qui i sindacati hanno firmato anche l’annullamento della forza dello sciopero che come tutti sanno sta nella sorpresa. Non solo. Prevedendo quote minime di lavoratori in servizio ne annulla anche il significato: blocco del lavoro. L?ultima parte sfiora il paradosso per organizzazioni che perseguono la difesa dei diritti dei lavoratori. Si vieta infatti di prolungare per più giorni lo sciopero. Come pensate che siano state conquistate negli anni 50 e 60 il Diritto alla Maternità? In alcune fabbriche milanesi, La Siemens e la Caproni ad esempio, gli operai fecero anche 40 giorni di sciopero consecutivi. (fonte Anna Sciarillo, operaia della Caproni di Taliedo poi passata alla Siemens, intervista). Il ruolo dei delegati sindacali? All’inizio di disagio. Poi montarono la protesta nata spontaneamente dalle giovani donne impiegate negli stabilimenti.

Altre chicche giuridiche e accordi sottoscritti da Cgil Cisl e Uil. Da notare che mentre si cancellano norme e tutele a favore dei lavoratori in nome del mercato, le loro forme di protesta sono normalizzate da una serie impressionante di regole. Gli articoli della legge, i termini utilizzati, i riferimenti giuridici, sono incomprensibili per un dipendente Atm di cultura media.

Provate voi a chiedergli se sanno di queste norme. Ricordate forse titoloni o servizi televisivi che spiegavano la natura e soprattutto gli effetti che avrebbero avuto queste regole anti sciopero? No certo. Ma chi le ha firmate sapeva bene che sarebbero state usate in momenti di recessione economica.

*il preavviso di cui al comma 1 non può essere inferiore a dieci giorni?

. I lavoratori che si astengono dal lavoro in violazione delle disposizioni o che non prestino la propria consueta attività, sono soggetti a sanzioni disciplinari proporzionate alla gravità dell’infrazione, con esclusione delle misure estintive del rapporto o di quelle che comportino mutamenti definitivi dello stesso.

*i permessi sindacali retribuiti ovvero i contributi sindacali comunque trattenuti dalla retribuzione, ovvero entrambi, per la durata dell’astensione stessa e comunque per un ammontare economico complessivo non inferiore a lire 5.000.000 e non superiore a lire 50.000.000 tenuto conto della consistenza associativa, della gravità della violazione e della eventuale recidiva, nonchè della gravità degli effetti dello sciopero sul servizio pubblico.

Le medesime organizzazioni sindacali possono altresì essere escluse dalle trattative alle quali partecipino per un periodo di due mesi dalla cessazione del comportamento*

Qualora le sanzioni previste ai commi 2 e 4 non risultino applicabili, perchè le organizzazioni sindacali che hanno promosso lo sciopero o vi hanno aderito non fruiscono dei benefìci di ordine patrimoniale di cui al comma 2 o non partecipano alle trattative, la Commissione di garanzia delibera in via sostitutiva una sanzione amministrativa pecuniaria a carico di coloro che rispondono legalmente per l’organizzazione sindacale responsabile, tenuto conto della consistenza associativa, della gravità della violazione e della

eventuale recidiva, nonchè della gravità degli effetti dello sciopero sul servizio pubblico, da un minimo di lire 5.000.000 ad un massimo di lire 50.000.000. La sanzione viene applicata con ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro.

Le sanzioni di cui al presente articolo sono raddoppiate nel massimo se l’astensione collettiva viene effettuata nonostante la delibera di invito della Commissione di garanzia emanata ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettere c), d), e) ed h).

. Le amministrazioni o le imprese erogatrici di servizi di cui all’articolo 1 sono tenute a rendere pubblico tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattenute effettuate secondo la disciplina vigente.

Le associazioni degli utenti riconosciute ai fini della legge 30 luglio 1998, n. 281, sono legittimate ad agire in giudizio ai sensi dell’articolo

3 della citata legge, in deroga alla procedura di conciliazione di cui al comma 3 dello stesso articolo, anche al solo fine di ottenere la pubblicazione, a spese del responsabile, della sentenza che accerta la violazione dei diritti degli utenti.

www.chainworkers.org


NELLE LEGGI SOTTOSCRITTE DAI SINDACATI CONFEDERALI VIENE A MENO UNO DEI DIRITTI CONQUISTATI CON PIU’ FATICA DALL’800.

Al fine di smascherare il ruolo che i vertici sindacali confederali svolgono è utile andare a rivedere alcune chicche giuridiche da loro sottoscritte, in nome e per conto di tutti i lavoratori, cioè di tutti noi. Il termine smascherare indica una finzione, un trucco, un tranello. E’ usato di proposito in quanto più si vanno a spulciare gli accordi firmati, più aumenta lo stupore nel constatare come i vertici dei sindacati confederali, già distintisi per la creazione del Lavoro Interinale, abbiano permesso la legalizzazione non solo di condizioni di lavoro precarie.